Il Vino

Dalla legislazione alla produzione delle diverse tipologie

“Il vino è il prodotto ottenuto esclusivamente dalla fermentazione alcolica totale o parziale di uve fresche, pigiate o no, o di mosti di uve”.

Regolamento CE 479/2008, Allegato IV, p.to 1

Dalla revisione della politica agricola comune europea è nata nel 2008 la riforma dell’organizzazione comune del mercato vitivinicolo a seguito dell’entrata in vigore della nuova OCM – Organizzazione Comune del Mercato disposta con la pubblicazione del regolamento CE 479/2008 e dal successivo Regolamento CE 441/2009 che introducono importanti novità in merito alla classificazione dei vini ed alle modalità per la loro etichettatura.

Obiettivi:

  • incremento della competitività dei produttori di vino;
  • consolidamento dell’ottima fama dei vini europei;
  • recupero delle quote di mercato rispetto alla domanda extra europea;
  • semplificazione delle norme al fine di rispettare le migliori tradizioni della viticoltura europea;
  • rafforzamento del tessuto sociale ed ambientale delle zone rurali.

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La Classificazione dei vini

Con la nuova OCM vino sono state superate le definizioni comunitarie VLQPRD (Vini liquorosi di Qualità Prodotti in Regioni Determinate), VSPQRD (Vini Spumanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate) e VFQRD (Vini Frizzanti di Qualità Prodotti in Regioni Determinate).

I vini comunitari devono essere classificati in queste tipologie:

  • Vini a Denominazione di Origine (DOP, IGP) = sono vini che vantano uno specifico legame col territorio geografico, sono prodotti in regioni determinate dall’Unione Europea e sono sottoposti ad un particolare disciplinare di produzione.
  • Vini senza Denominazione di Origine = sono vini che non hanno uno specifico legame con il territorio geografico e corrispondono ai vecchi “vini da tavola”. Sono prodotti nell’Unione Europea e non hanno un particolare disciplinare di produzione.

La Piramide della Qualità del Vino suddivide i vini secondo la Legge 164/92. Oggi questa classificazione è superata dall’OCM.

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  • DOP (Denominazione di Origine Protetta) = si intende il nome geografico di una zona viticola particolarmente vociata utilizzato per rappresentare un prodotto di qualità e rinomato, le cui caratteristiche sono connesse essenzialmente od esclusivamente all’ambiente naturale e ai fattori umani. La denominazione può riportare l’indicazione del vitigno e può prevedere una sottozona (comune, frazione, podere, vigna) che identifica una migliore qualità e prevede dei vincoli produttivi più restrittivi. Le uve devono provenire esclusivamente da tale zona.
  • IGP (Indicazione Geografica Protetta) = si intende il nome geografico di una zona usato per rappresentare il prodotto che ne deriva e che possiede qualità e fama e caratteristiche specifiche attribuibili a tale zona. In genere ha un’estensione geografica più ampia rispetto a quella circoscritta dalla DOP. Le uve devono provenire per almeno l’85% da tale zona.

Le zone di produzione delle denominazioni di origine possono comprendere, oltre al territorio indicato con la stessa denominazione, anche territori adiacenti o vicini, se in essi esistono le stesse condizioni ambientali, si coltivano gli stessi vitigni, sono praticate le stesse tecniche colturali e i vini prodotti in tali aree hanno caratteristiche chimico-fisiche e organolettiche simili. Solo le DO possono prevedere al loro interno le indicazioni di zone espressamente delimitate, denominate sottozone, che devono avere caratteristiche ambientali e tradizionali note, uno specifico nome geografico, storico od amministrativo ed essere espressamente previste nel disciplinare di produzione e disciplinate più rigidamente.

Etichette e contrassegni

L’etichetta è la carta di identità del vino, il documento che ne certifica i requisiti legali per la commercializzazione. Da un lato tutela il consumatore e ne facilita le scelte, dall’altro consente al produttore di trasmettere tutte le informazioni che ritiene utili per incoraggiare l’acquisto del suo vino. Dalla nuova OCM del vino, l’etichetta deve riportare alcune informazioni obbligatorie e possono esserci alcune indicazioni facoltative, purché previste espressamente dalla normativa. Le indicazioni obbligatorie devono figurare sul recipiente nello stesso campo visivo in modo da poter essere lette simultaneamente senza dover girare il recipiente e devono essere presentate in caratteri indelebili e chiaramente distinguibili dall’insieme delle altre indicazioni scritte e dai disegni. Le indicazioni obbligatorie e facoltative quando sono espresse in parole devono essere in una o più delle lingue ufficiali della CE.

Indicazioni obbligatorie:

  • categoria di prodotto vitivinicolo (vino, vino liquoroso, vino spumante, vino frizzante…), può essere omessa solo se è presente l’indicazione di denominazione di origine o l’indicazione geografica o di menzione tradizionale;
  • nome ed espressione della DOP o IGP o, in sostituzione o in aggiunta, la menzione tradizionale DOC o DOCG o IGT;
  • titolo alcolometrico volumico effettivo espresso in % vol: il valore riportato in etichetta può discostarci di circa 0.5 % vol rispetto a quello dei risultati delle analisi effettuate sul prodotto. Questa tolleranza sale ad 0.8 % vol per i vini invecchiati più di 3 anni e per i vini spumanti, frizzanti e liquorosi;
  • origine e provenienza;
  • annata delle uve (DOC e le DOCG) solo se almeno l’85% delle uve proviene dalla stessa annata;
  • riferimenti all’imbottigliatore (nome e/o marchio ed indirizzo);
  • tenore zuccherino (solo per gli spumanti): brut naturale o dosaggio zero, extra brut, brut, extra dry , secco, demi-sec, abboccato, dolce;
  • presenza di allergeni come l’anidride solforosa (dicitura “Contiene solfiti”);
  • lotto di confezionamento;
  • indicazione della quantità del recipiente.

Indicazioni facoltative:

  • riferimento (nome, marchio commerciale, indirizzo) ad altri operatori coinvolti nella filiera (produttore, distributore…);
  • utilizzo di termini come abbazia, castello, rocca… riferiti all’azienda agricola a condizione che tutte le operazioni di trasformazione avvengano nell’area menzionata;
  • logo comunitario relativo alla presenza di allergeni;
  • annata delle uve, solo se almeno l’85 % delle uve proviene dalla stessa annata;
  • varietà delle uve, ma solo se appartenenti alle tipologie ammesse dal MIPAAF in conformità all’OCM;
  • varietà delle uve: si può nominare un solo vitigno se questo rappresenta almeno l’85 % delle varietà utilizzate, si possono nominare due o più vitigni se rappresentano il 100 % delle varietà utilizzate;
  • tenore zuccherino – solo per i vini non spumanti: secco (<4 g/l, <9 g/l solo se l’acidità totale NON sia <2 g/l), abboccato (< 12 g/l e <18 g/l solo se l’acidità totale espressa in g/l NON sia < 10 g/l), amabile (zucchero compreso tra 12 e 45 g/l), dolce (zucchero > 45 g/l) da utilizzare in base al quantitativo residuo zuccherino presente nel vino;
  • indicazioni relative al metodo di invecchiamento e/o elaborazione: Superiore, Vino Novello o Novello…;
  • simboli comunitari della DOP/IGP;
  • riferimenti al metodo di produzione per vini non spumanti DOP/IGP: fermentato in botte, maturato in botte, invecchiato in botte… eventualmente seguiti dal nome del legno (rovere francese, slavonia…);
  • riferimenti al metodo di produzione per i vini spumanti DOP/IGP: fermentato in bottiglia, metodo classico, metodo tradizionale, metodo classico tradizionale, crémant;

Recipienti e contrassegno:

  • il tappo a fungo è riservato ai vini spumanti, salvo deroghe giustificate dalla tradizione per i vini frizzanti che devono comunque essere differenziati nel confezionamento;
  • i vini DOCG devono essere venduti in bottiglie di capacità inferiore ai 6 litri, salvo diverse disposizione negli specifici disciplinari di produzione;
  • i vini DOCG devono avere, a cura delle aziende imbottigliatrici, uno speciale contrassegno stampato dall’istituto Poligrafico e Zecca dello Stato, applicato in modo tale da impedire che il contenuto possa essere estratto senza lacerazione del contrassegno (n° di serie e n° identificativo);
  • la bottiglia Flute d’Alsace, cilindrica, alta e slanciata, a collo lungo è impiegata solo per i vini DO ottenuti da uve raccolte in tutta la Francia;
  • la bottiglia Cantil, bassa a collo corto, panciuta ma appiattita è usata per i vini DO Santa Maddalena, Isarco, Terlaner, Alto Adige, Greco di Bianco, Trentino e per vini tedeschi, greci e portoghesi;
  • la bottiglia Clavelin, a collo corto, cilindrica, tozza con spalle larghe è riservata solo ad alcuni vini DO francesi;
  • è prevista una bottiglia apposita per il Tokaj riservata ad alcuni vini ungheresi e slovacchi della denominazione di origine Tokaji ottenuti da uve botritizzate;
  • sul tappo è consentita la marchiatura a fuoco del nome, della sigla o di un marchio dell’imbottigliatore, purché sia sulla parte superiore o laterale, per evitare contatti con il vino, se le indicazioni non sono visibili dall’esterno attraverso il vetro a causa della presenza della capsula, devono essere riportate anche su questa, sul rivestimento o sul collarino.

La forma della bottiglia

La bottiglia è un recipiente di vetro di diversi colori, forme e spessori e di diversa capacità, ed è usata a seconda del tipo di vino, della zona di produzione e della tradizione.

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